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Sez. 1, Sentenza n. 32094 del 09/07/2026 Cc. (dep. 27/08/2026) Rv. 290509-02

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Violazione dell'art. 3 CEDU - Rimedi risarcitori - Discontinuità tra periodi di detenzione - Termine di decadenza di cui all'art. 35-ter, comma 3, ord. pen. - Decorrenza - Incidenza della continuazione riconosciuta in sede esecutiva - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290509-02

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'applicazione della continuazione in sede esecutiva fra il reato per il quale la pena detentiva sia stata già completamente espiata e quello per il quale la pena detentiva sia ancora in esecuzione non incide sulla decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 35-ter, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 per la presentazione della domanda risarcitoria, che resta ancorata alla cessazione del periodo di detenzione che ne è oggetto, ostando all'effetto unificante della continuazione la disciplina della fungibilità dettata dall' art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. B) CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)