Sez. 5, Sentenza n. 26292 del 29/12/2010 (Rv. 615688 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rinuncia al ricorso e rinuncia alla pretesa sostanziale - Distinzione prevista nel cod. proc. civ. - Applicabilità anche al processo tributario - Ragioni - Conseguenze in tema di riproponibilità di ricorsi avverso il medesimo atto.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la distinzione fra rinuncia al ricorso e rinuncia alla pretesa sostanziale, consacrata nel combinato disposto degli artt. 306 e 310 cod. proc. civ., ancorché non riprodotta integralmente negli art. 44, 45 e 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve considerarsi regola di carattere generale applicabile anche al suddetto processo, in virtù del generale rinvio contenuto nell'art. 1 del d.lgs n. 546 cit., con la conseguenza che la dichiarazione di estinzione del giudizio, a seguito di rinuncia al ricorso da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs n. 546 del 1992, non comporta l'automatica inammissibilità di altri ricorsi dallo stesso tempestivamente proposti avverso il medesimo atto dell'Amministrazione, salvo che il ricorrente non abbia inteso rinunciare all'azione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 310, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 44, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)