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Sez. 3, Sentenza n. 15624 del 07/11/2002 (Rv. 558303 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Cause dipendenti - Conseguenze - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Estensione anche alle fasi di impugnazione e all'eventuale giudizio di rinvio.
Stato
decisa il 2002-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558303-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

Qualora esista un rapporto di dipendenza tra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande proposte congiuntamente, di modo che la decisione dell'una funge da presupposto logico della decisione dell'altra, è necessaria la prosecuzione unitaria di esse anche in sede di gravame, una volta che siano state iniziate e decise in primo grado in un unico processo, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di quei soggetti che siano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado. Tale litisconsorzio processuale, mantenuto fermo in appello e in cassazione, opera anche in sede di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)