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Sez. 1, Sentenza n. 2033 del 26/02/1987 (Rv. 451323 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - IN CAUSE DIPENDENTI - NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451323-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - IN CAUSE DIPENDENTI - NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

La necessità dell'integrazione del contraddittorio in Sede di gravame ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. sussiste nelle ipotesi di cause inscindibili e di cause dipendenti. La prima si verifica nel caso di accertamento giudiziale di una situazione giuridica unica, anche se complessa, per cui la sentenza sarebbe inutiliter data se non pronunciata nei confronti di tutti i soggetti interessati; la seconda si verifica, invece, quando più cause, essendo state riunite e trattate in un unico processo, devono essere decise contestualmente anche in Sede d'impugnazione perché la decisione dell'una costituisce il presupposto logico-giuridico della decisione dell'altra. Fuori di questi casi, potendo le questioni essere trattate e decise separatamente, non è necessaria la partecipazione di tutte le parti al giudizio d'impugnazione. (V 4804/81, mass n 415507; (V 1581/80, mass n 405148; (V 2572/75, mass n 376512; (V 1850/73, mass n 364860).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)