Sez. 2, Sentenza n. 1007 del 12/02/1980 (Rv. 404453 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - DISCIPLINA DELLA NULLITA PARZIALE - APPLICABILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - DISCIPLINA DELLA NULLITA PARZIALE - APPLICABILITA.*
Le parti, nell'Esercizio della loro autonomia contrattuale, possono dare vita, con un solo atto, a diversi e distinti contratti, che, pur conservando la individualita propria di ciascun tipo negoziale e pur rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, possono tuttavia risultare collegati fra loro, funzionalmente e con rapporto di reciproca dipendenza, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validita e la esecuzione. A siffatti contratti, strettamente interdipendenti, e applicabile la disposizione dell'art 1419 cod civ secondo cui la nullita parziale di un contratto (o la nullita di singole clausole) importa la nullita dello intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e colpita dalla nullita. (Conf 2174/68, mass n 334358).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)