Sez. 1, Sentenza n. 2174 del 27/06/1968 (Rv. 334358 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA PRIVATA - NEGOZI COLLEGATI - NULLITA COMPLESSIVA DI ESSI IN CONSEGUENZA DI NULLITA PARZIALE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA PRIVATA - NEGOZI COLLEGATI - NULLITA COMPLESSIVA DI ESSI IN CONSEGUENZA DI NULLITA PARZIALE - CONDIZIONI.*
Le parti nell'Esercizio della loro autonomia contrattuale, possono dare vita, con un solo atto, a diversi e distinti contratti, che pur conservando l'individualita propria di ciascun tipo negoziale e pur rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, vengono tuttavia collegati fra loro, funzionalmente e con rapporto di reciproca dipendenza, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validita e l'esecuzione. In relazione a siffatti contratti, strettamente interdipendenti, e applicabile la disposizione dell'art. 1419 cod.civ., secondo cui la nullita parziale di un contratto, o la nullita di singole clausole, importa la nullita dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e colpita dalla nullita. (V. N.415-66, mass. N.320821 n.1857-65 n.637-64 1718-62 n.281460 n.629-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)