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Sez. 1, Sentenza n. 3619 del 24/02/2016 (Rv. 638816 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Azione risarcitoria - Titolarità passiva del rapporto dedotto - Dell'autore materiale dell'illecito - Sussistenza - Dell'ente beneficiario del risultato dell'attività stessa - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638816-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di occupazione appropriativa, l'ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell'opera pubblica, cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene stesso, risponde sempre dell'illecito, potendo solo residuare, qualora il medesimo (come delegato, concessionario od appaltatore) abbia solo curato la realizzazione dell'opera di pertinenza di altra amministrazione, la responsabilità concorrente di quest'ultima, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva concentrato la propria analisi esclusivamente sull'interesse e la condotta dell'ente espropriante, senza considerare, quanto meno in termini di corresponsabilità, quella del soggetto cui il medesimo ente aveva affidato, mediante una concessione, la realizzazione dell'opera pubblica, delegandogli gli oneri della procedura ablatoria).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)