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Sez. 1 - , Sentenza n. 26766 del 22/12/2016 (Rv. 642874 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO | Delega per l'espropriazione ad altro ente - Occupazione appropriativa - Responsabilità concorrente e solidale del delegante e del delegato - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642874-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO

L'ente espropriante (nella specie, il comune), che resta pur sempre "dominus" della procedura anche ove ricorra all'istituto della delega (art. 60 della l. n. 865 del 1971), è responsabile dell'operato del delegato (nella specie, l’azienda territoriale per l’edilizia residenziale, cd. A.T.E.R.), poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto «in nome e per conto» del delegante, ma anche «d'intesa» con quest'ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il delegato per i danni da questi materialmente arrecati, senza che assuma rilievo – qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo in difetto di tempestiva emanazione del decreto di esproprio – la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato (ad esempio, concessione o appalto). Ne consegue che, in ipotesi di occupazione appropriativa, dell’illecito risponde sempre e comunque l’ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell’opera pubblica, non potendo escludersi, peraltro, la responsabilità concorrente e solidale del delegante, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)