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Sez. 1, Sentenza n. 6518 del 19/03/2007 (Rv. 596102 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Committente e appaltatore - Responsabilità in solido - Azione di rivalsa - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596102-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Affermatasi la corresponsabilità, nel danno da occupazione appropriativa, dell'impresa appaltatrice, per la mancata emanazione del decreto di esproprio, atteso il conferimento di poteri espropriativi a favore di essa, e dell'ente committente, per il mancato esercizio dei poteri di vigilanza, quest'ultimo deve tenere esente la prima, ove il capitolato contenga la clausola che sia pur genericamente obblighi il committente al rimborso delle somme inerenti alle espropriazioni, danni e indennità accessorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)