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Sez. L, Ordinanza n. 28976 del 03/11/2025 (Rv. 677017-03)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Accoglimento della domanda principale e declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale per ragioni di incompetenza - Impugnazione della statuizione di inammissibilità da parte del resistente - Regolamento di competenza - Necessità. PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - In genere.
Stato
decisa il 2025-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677017-03

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Nel rito del lavoro, avverso la sentenza con cui sia stata accolta la domanda principale e dichiarata inammissibile quella riconvenzionale per ragioni di competenza, il resistente che voglia censurare la mancata cognizione di quest'ultima è tenuto a proporre non già l'appello, bensì il regolamento necessario di competenza, anche se il giudice, al solo fine della ritenuta inammissibilità della riconvenzionale, abbia proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto posto alla base della medesima.

Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)