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Sez. 3, Ordinanza n. 7525 del 21/03/2024 (Rv. 670676-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pluralità di domande - Sentenza contenente decisione nel merito di alcune domande e dichiarazione di incompetenza o litispendenza per altre - Impugnabilità di tale ultima decisione - Regolamento di competenza - Necessità - Appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2024-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670676-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Nell'ipotesi di unico giudizio con pluralità di domande, la sentenza di primo grado che declina la propria competenza o dichiara la litispendenza per una delle domande avanzate e decide nel merito altre distinte domande, pur in difetto di un esplicito provvedimento di separazione, è solo formalmente unica, atteso che contiene diverse statuizioni, con la conseguenza che il capo relativo alla pronuncia sulla competenza o litispendenza, autonomo dagli altri, può essere impugnato, a norma dell'art. 42 c.p.c., soltanto con l'istanza di regolamento di competenza, essendo così inammissibile l'appello eventualmente proposto.

Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)