Sez. L, Sentenza n. 9126 del 04/09/1990 (Rv. 469180 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ PER L'OGGETTO DI COMPETENZA DI ALTRO GIUDICE PER RAGIONI DI VALORE - APPELLO - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ PER L'OGGETTO DI COMPETENZA DI ALTRO GIUDICE PER RAGIONI DI VALORE - APPELLO - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSITÀ.*
Nel rito del lavoro, la sentenza con cui il giudice - nella accogliere la domanda principale del ricorrente - dichiari l'inammissibilità della domanda riconvenzionale (in ragione del fatto che il rapporto dedotto a fondamento di quest'ultima non rientri tra quelli indicati nell'art. 409 cod. proc. civ. come riservati alla Competenza per materia del pretore del lavoro bensì spetti al giudice competente per valore), attiene unicamente alla Competenza, anche se il giudice, al solo fine della ritenuta inammissibilità della domanda riconvenzionale, abbia proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto posto alla base della medesima; consegue che il resistente soccombente non può far valere con l'appello la sua doglianza attinente alla mancata cognizione della domanda riconvenzionale, ma deve proporre regolamento necessario di Competenza (art. 42 cod. proc. civ.), tenuto anche conto che, riguardando la decisione di primo grado unicamente la domanda principale, non può neppure trovare applicazione la deroga dell'art. 43 cod. proc. civ. (che consente la proposizione dell'appello ordinario in alternativa al regolamento di Competenza in caso di sentenza che abbia statuito anche nel merito). (V 1730/78, mass n 391143; (V 4203/85, mass n 378554; (V 3035/72, mass n 360795; (V 1896/72, mass n 358959; (V 2531/71, mass n 353577).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)