Sez. 3, Sentenza n. 23489 del 18/05/2006 Ud. (dep. 06/07/2006) Rv. 234484 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Ordinanza di rimozione dei rifiuti - Mancata ottemperanza - Reato di cui all'art. 50, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 - Natura di reato permanente.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 50, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 255, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006), ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell'ottemperanza all'ordine ricevuto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 50 com. 2, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)