Sez. 3, Sentenza n. 33585 del 08/04/2015 Ud. (dep. 30/07/2015) Rv. 264439 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Ordinanza di rimozione dei rifiuti - Mancata ottemperanza - Reato di cui all'art. 255, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Natura di reato permanente.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 255, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura permanente e lo scadere del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell'ottemperanza all'ordine ricevuto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)