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Sez. 3, Sentenza n. 33585 del 08/04/2015 Ud. (dep. 30/07/2015) Rv. 264439 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Ordinanza di rimozione dei rifiuti - Mancata ottemperanza - Reato di cui all'art. 255, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Natura di reato permanente.
Stato
decisa il 2015-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264439-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 255, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura permanente e lo scadere del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell'ottemperanza all'ordine ricevuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)