Sez. 1, Sentenza n. 22609 del 02/12/2004 (Rv. 578263 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Requisiti - Pluralità di attività esercitate - Valutazione sulla base del'attività prevalente - Fattispecie in tema di attività di fornitura di servizi e attrezzature da spiaggia e di somministrazione di alimenti e bevande.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
Ai fini dell'inquadramento - valido anche per il conseguente regime previdenziale ed assistenziale - dell'attività di fornitura di servizi ed attrezzi da spiaggia nel settore artigianale o commerciale, l'inclusione dell'attività di esercizio di stabilimenti balneari tra quelle di natura commerciale, operata dal'art. 29, primo comma, della legge n. 160 del 1975 (che aveva sostituito l'art. 1 della legge n. 1397 del 1960), è venuta meno, a decorrere dal primo gennaio 1997, a seguito della nuova disciplina introdotta dall'art. 1, Comma 203, della legge n. 662 del 1996, che non contiene più detto specifico riferimento. pertanto, la qualificazione della menzionata attività va effettuata in base al disposto dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, il quale richiama, per l'individuazione delle attività ricomprese nel settore dell'artigianato, i criteri pluralità di attività esercitate, l'oggetto dell'impresa, ai fini deve essere valutato sulla base della natura dell'attività ritenuta prevalente. (Sulla base del principio di cui in massima, la Corte Cass. ha confermato il decreto della Corte d'Appello, che aveva ritenuto il carattere artigianale dell'impresa, la quale svolgeva altresì attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante l'esercizio di un bar, rilevando che il valore delle attrezzature destinate alla prestazione dei servizi di spiaggia era più elevato di quello dei beni strumentali utilizzati per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che il volume di affari dichiarato per tale ultima attività, prevista nella licenza come relativa al "Bagno", era notevolmente inferiore a quello riferibile alle attività relative ai servizi di spiaggia e che l'apertura del bar era strettamente collegata alla utilizzazione delle strutture aziendali per l'utilizzazione dell'arenile, avendo carattere stagionale ed essendo circoscritta alle ore diurne).
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1960 num. 160 art. 29, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)