Sez. 3 - , Ordinanza n. 30723 del 26/11/2019 (Rv. 656224 - 02)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE | Onere reale ex art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 - Operatività - Momento di insorgenza - Individuazione - Condizioni.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE
In materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'operatività dell'onere reale previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 e dal relativo regolamento attuativo approvato con d.m. n. 471 del 1999 non dipende, in assenza di una previsione normativa espressa, dal mero fatto dell'inquinamento, ma presuppone l'emanazione di un provvedimento amministrativo dell'autorità competente, che accerti la contaminazione del suolo ed individui la necessità di porre in essere gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, imponendone l'adozione all'esito dell'approvazione di un progetto di bonifica ed onerando il proprietario del relativo costo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST., Decr. Minist. Ambiente 25/10/1999 num. 471, Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)