Sez. 2 - , Sentenza n. 31005 del 28/12/2017 (Rv. 647067 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE | Successione nella proprietà o nel possesso di un sito contaminato - Conseguenze - Onere reale istituito dall'art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 - Condizioni e limiti.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE
In materia ambientale, colui che subentra nella proprietà o possesso di un sito contaminato, succede anche nella situazione connessa all'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, d.lgs. n. 22 del 1997, di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza; tuttavia, non essendo responsabile della violazione, l’obbligo di sostenere i costi dei suddetti interventi sussiste solo in presenza di un provvedimento dell'autorità competente che li prescriva all'esito dell’approvazione del progetto di bonifica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)