Sez. 2, Sentenza n. 2982 del 27/02/2012 (Rv. 621576 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE | Onere reale istituito dall'art. 17 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Costituzione - Condizioni - Adozione del provvedimento amministrativo diretto ad imporre al responsabile di eseguire gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale - Necessità - Nascita dell'onere per il mero accumulo dei rifiuti interrati - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE
In materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'operatività dell'onere reale previsto dall'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dal regolamento attuativo approvato con il d.m. 25 ottobre 1997, n. 471, presuppone l'emanazione di un provvedimento amministrativo ad opera dell'autorità competente, che accerti la contaminazione del suolo ed individui la necessità di porre in essere gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, imponendone l'adozione all'esito dell'approvazione di un progetto di bonifica ed onerando, così, il proprietario del relativo costo, dovendosi invero escludere che l'imposizione del peso sul fondo nasca dalla presenza del semplice accumulo, su detto terreno, di rifiuti interrati. (Nell'enunciare detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva respinto la domanda di risoluzione, ai sensi dell'art. 1489 cod. civ., e di nullità del contratto di compravendita di un terreno, asseritamente gravato dagli oneri reali e non apparenti derivanti dalla menzionata legislazione di tutela ambientale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST., Decr. Minist. Ambiente 25/10/1997 num. 471
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)