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Sez. L, Sentenza n. 4065 del 11/10/1989 (Rv. 463839 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - IPOACUSIA - VALUTAZIONE DEL GRADO DI INABILITÀ - CRITERI - COSIDDETTO "NUOVO METODO ROSSI" - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1989-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463839-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - IPOACUSIA - VALUTAZIONE DEL GRADO DI INABILITÀ - CRITERI - COSIDDETTO "NUOVO METODO ROSSI" - ILLEGITTIMITÀ.*

In tema di valutazione del grado di inabilità derivante da ipoacusia, l'applicazione del cosiddetto "nuovo metodo Rossi" (che distingue fra danno anatomico e danno funzionale e, quantificando il primo nella misura dell'11 per cento, limita l'indennizzabilità soltanto al secondo, ritenuto sussistente per le sole menomazioni uditive implicanti difficoltà di percezione di suoni superiori alla soglia dei 25 db) viola gli artt. 74 e 78 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (sicché risulta censurabile anche in Sede di legittimità), in quanto conduce all'erroneo risultato dell'impossibilità di raggiungere la percentuale massima di inabilità del 60 per cento, prevista dall'apposita tabella per la sordità totale; eleva, inoltre, arbitrariamente la percentuale minima, non indennizzabile, dal 10 al 21 per cento e, infine, in contrasto col principio della Rilevanza della riduzione dell'attitudine al lavoro, intesa come capacità lavorativa generica, trascura la circostanza che nel novero delle potenziali occupazioni dell'assicurato vanno ricomprese anche quelle richiedenti una acutezza uditiva piena. Per contro, il grado di riduzione della attitudine al lavoro, conseguente alla riduzione della funzione uditiva, deve essere determinato, in applicazione delle suddette norme, proporzionando il valore lavorativo della funzione perduta ad una capacità uditiva completa di persona normale, intendendo per tale capacità la possibilità di percezione di suoni e rumori anche di intensità minima, e rapportando il grado di riduzione all'intera percentuale di inabilità stabilita nella tabella all. 2 al d.P.R. n. 1124 del 1965.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)