Sez. L, Sentenza n. 2651 del 02/04/1990 (Rv. 466336 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVE (ATTITUDINE AL LAVORO) - GRADO DI RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA CAPACITÀ FUNZIONALE DI UN ORGANO E NON AL SUO STATO ANATOMICO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA A VALUTAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA RIDUZIONE DELLA FUNZIONE UDITIVA ESEGUITA CON APPLICAZIONE DEL COSIDDETTO NUOVO METODO ROSSI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVE (ATTITUDINE AL LAVORO) - GRADO DI RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA CAPACITÀ FUNZIONALE DI UN ORGANO E NON AL SUO STATO ANATOMICO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA A VALUTAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA RIDUZIONE DELLA FUNZIONE UDITIVA ESEGUITA CON APPLICAZIONE DEL COSIDDETTO NUOVO METODO ROSSI.*
In materia di Invalidità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'art. 78, terzo comma del d.P.R. n. 1124 del 1965, secondo cui il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro si determina sulla base della percentuale stabilita per la perdita totale ed in proporzione al valore lavorativo della funzione perduta, fa esplicito riferimento alla capacità funzionale di un organo e non al suo stato anatomico, escludendo così il diritto alla rendita allorché le menomazioni a carico di detto stato, pur superando in valori percentuali il livello minimo di indennizzabilità, non si traducano in alcuna perdita funzionale e restino, quindi, espressione di un puro danno anatomico. (nella specie, sancendo tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito, nel valutare l'entità della riduzione della funzione uditiva, lamentata dall'assicurato, avevano fatto applicazione del cosiddetto nuovo metodo Rossi, alla cui stregua l'Invalidità permanente si ottiene sottraendo dal valore ricavato in base all'aumento di soglia complessivo, per ogni orecchio e per date frequenze - base, la quota dovuta al danno anatomico, in ragione del 10, 08 per cento, arrotondato all'11 per cento). (V 4065/89, mass n 463839).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)