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Sez. 1, Sentenza n. 9766 del 15/09/1995 (Rv. 494023 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Avviso di rettifica emesso nei confronti di una società commerciale - Notificazione nell'impossibilità di consegna dell'atto nel luogo del domicilio fiscale - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 1995-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494023-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

Nell'impossibilità di consegna dell'atto nella sede legale o in uno degli altri luoghi integranti in via gradata il domicilio fiscale ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la notificazione dell'avviso di rettifica della dichiarazione I.V.A., emesso nei confronti di una società commerciale, anche se sia noto il domicilio del rappresentante legale, purché si trovi in comune diverso da quello del domicilio fiscale della società, va legittimamente effettuata nel comune del domicilio fiscale secondo la disciplina dell'art. 140 cod. proc. civ., con la variazione prevista dall'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato in materia di I.V.A. dall'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), atteso che deve essere effettuata nel domicilio (che sia noto) del legale rappresentante, solo se questo sia compreso nel comune del domicilio fiscale della società.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)