Sez. 5, Sentenza n. 3558 del 12/03/2002 (Rv. 553001 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Avviso - Notificazione a società commerciale - Impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede della società - Disciplina ex art. 145, terzo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di notificazione degli avvisi di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - richiamato, in materia di IVA, dall'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 - stabilisce che tale notificazione va effettuata nel comune costituente domicilio fiscale del destinatario, individuato in base ai criteri dettati, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, dall'art. 58, terzo comma, del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973. Ne consegue che, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede di una società commerciale, l'applicazione del criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante, previsto dall'art. 145, terzo comma, cod. proc. civ., non può sottrarsi alla suddetta regola generale ed è, pertanto, condizionata al fatto che tale persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale dell'ente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)