Sez. L, Sentenza n. 10640 del 11/08/2000 (Rv. 539470 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Inapplicabilità alle organizzazioni di tendenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, della legge n. 108 del 1990, nella parte in cui prevede l'inapplicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 alle cosiddette organizzazioni di tendenza, tenute presenti le valutazioni espresse dalla Corte costituzionale riguardo alle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento intimato da una piccola impresa (sentenza n. 44 del 1996) e deliberando circa l'ammissibilità del referendum abrogativo delle norme sulla reintegrazione nel posto di lavoro (sentenza n. 46 del 2000, in cui - valorizzandosi l'articolazione della disciplina risultante dalla legge n. 108 del 1990 - si osserva che la tutela reale non ha copertura costituzionale, rappresentando solo uno dei modi possibili per realizzare la garanzia del diritto al lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)