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Sez. L, Sentenza n. 11883 del 06/08/2003 (Rv. 565710 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Organizzazioni di tendenza - Disciplina applicabile al rapporto di lavoro subordinato - Applicabilità dell'art. 18 legge n.300 del 1970 - Esclusione - Applicabilità delle forme di tutela ordinaria dei lavoratori - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565710-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In base al disposto dell'art. 4 della legge n. 108 del 1990, i lavoratori dipendenti dalle organizzazioni di tendenza (nel caso di specie, l'I.N.A.S.) non godono della tutela reale di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ma godono comunque della tutela prevista per la generalità dei lavoratori; in particolare, deve escludersi l'esenzione delle organizzazioni di tendenza dalla regolamentazione legislativa dei trasferimenti dei lavoratori.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)