Sez. U, Sentenza n. 27614 del 29/03/2007 Ud. (dep. 12/07/2007) Rv. 236538 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Reato prescritto all'atto della pronuncia della Corte di cassazione - Ritenuta necessità di celebrazione dell'appello proposto dalla parte civile agli effetti penali contro sentenza assolutoria dal reato di diffamazione - Trasmissione degli atti al giudice competente - Necessità - Ragione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
Assolto l'imputato dal reato di diffamazione, l'appello della parte civile - proposto agli effetti penali contro la relativa sentenza, nella vigenza dell'art. 577 cod. proc. pen. ed erroneamente qualificato dal giudice di appello come ricorso per cassazione a norma dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 - deve essere celebrato, anche se il reato è prescritto, non potendo trovare applicazione la regola dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità in assenza di una legittima investitura, in capo alla Corte di cassazione, della cognizione del fatto, rimessa al giudice di merito competente anche per consentire all'imputato, assolto con formula ampiamente liberatoria in primo grado, di difendersi adeguatamente, evitandogli di trovarsi esposto ad una inammissibile "reformatio in peius" pronunciata dal giudice di legittimità, incompetente a conoscere del gravame attivato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 577 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)