Sez. 6 - , Sentenza n. 10260 del 14/02/2019 Ud. (dep. 08/03/2019) Rv. 275201 - 01
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | - Successione nel tempo di diverse disposizioni in assenza di disciplina transitoria - Regime applicabile - Individuazione - Fattispecie in tema di giudizio impugnatorio.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di successione nel tempo di norme processuali, il principio del "tempus regit actum" comporta che i singoli atti del procedimento sono disciplinati dalla norma in vigore al momento del loro compimento e non da quella vigente all'epoca di instaurazione del giudizio. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto tardiva la richiesta del pubblico ministero di rinnovazione dell'istruttoria, omettendo di considerare che essendosi celebrato l'appello nel vigore del novellato art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen., il giudice era tenuto a procedere d'ufficio alla rinnovazione sussistendone tutti i presupposti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)