Sez. U, Sentenza n. 5955 del 13/10/1983 (Rv. 430783 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - MEDICO DIPENDENTE DI ENTE OSPEDALIERO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE CON UTILIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE EX ART. 47 DEL D.P.R. N. 130/1969 - COMPENSI RELATIVI - RIPARTIZIONE - CONTROVERSIA - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - MEDICO DIPENDENTE DI ENTE OSPEDALIERO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE CON UTILIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE EX ART. 47 DEL D.P.R. N. 130/1969 - COMPENSI RELATIVI - RIPARTIZIONE - CONTROVERSIA - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
Qualora il medico, dipendente di ente ospedaliero, venga autorizzato all'Esercizio della libera professione, con utilizzazione degli ambienti e delle strutture ospedaliere, secondo la previsione dell'art. 47 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, la controversia dal medesimo proposta nei confronti di detto ente, con riguardo alla ripartizione dei compensi di quella attività professionale, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto investe un rapporto autonomo e distinto rispetto a quello di pubblico impiego. (Conf 5660/82; (Conf 3291/80, mass n 407100).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 24 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 47 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)