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Sez. U, Sentenza n. 3291 del 20/05/1980 (Rv. 407100 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - MEDICO OSPEDALIERO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DENTRO L'OSPEDALE, MA FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO - PROVENTI RICAVATI DA TALE ATTIVITA - RIPARTIZIONE TRA L'ENTE ED IL MEDICO - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1980-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407100-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - MEDICO OSPEDALIERO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DENTRO L'OSPEDALE, MA FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO - PROVENTI RICAVATI DA TALE ATTIVITA - RIPARTIZIONE TRA L'ENTE ED IL MEDICO - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Qualora il medico, dipendente di un ente ospedaliero, venga autorizzato, a norma dell'art 47 del DPR 27 marzo 1969 n 130, allo Esercizio della libera professione, al di fuori dell'orario ordinario e con utilizzazione degli ambienti e delle strutture ospedaliere, la controversia fra il medico e l'ente medesimo, la quale verta sulla ripartizione dei proventi di detta attivita professionale, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto investe convenzioni e rapporti autonomi e distinti rispetto a quello di pubblico impiego.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 24 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 47 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)