Sez. F, Sentenza n. 44239 del 01/08/2013 Cc. (dep. 30/10/2013) Rv. 257145 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della custodia cautelare per sopravvenuta condanna - Valutazione sulla entità della pena inflitta - Riferimento alla pena complessivamente irrogata anche per imputazioni diverse ed ulteriori rispetto a quella alla base del ripristino - Impossibilità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
Ai fini del ripristino della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini che sia successivamente condannato, l'entità della pena inflitta, che costituisce uno dei parametri ai quali deve essere riferita la valutazione circa la sussistenza del pericolo di fuga di cui all'art. 307, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., deve essere misurata esclusivamente in relazione alle imputazioni interessate dal titolo cautelare, e non già alla complessiva pena irrogata anche per imputazioni diverse ed ulteriori, in ragione dell'autonomia del titolo cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)