Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 09/05/1994 (Rv. 486540 - 01)
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione | Onere del concedente - Assolvimento - Modalità - Impossibilità di ripristino della situazione a seguito dell'inadempimento - Necessità della contestazione - Esclusione.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione
In tema di risoluzione dei contratti agrari, l'onere imposto al concedente dall'art. 5 comma terzo, Legge 3 maggio 1982 n. 203 di contestare l'inadempienza all'affittuario prima di ricorrere all'autorità giudiziaria richiede l'illustrazione delle proprie motivate richieste, intese come indicazione dei mezzi per consentire all'affittuario di sanare l'inadempimento nel termine di legge. Ne consegue che in difetto di tale indicazione l'onere della contestazione ex art. 5 cit. può ritenersi osservato da parte del concedente nel solo caso in cui dalla contestazione stessa risulti l'impossibilità del ripristino della situazione provocata dall'inadempimento.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)