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Sez. 3, Sentenza n. 9404 del 10/11/1994 (Rv. 488517 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE | Istanza di sequestro giudiziario non adeguatamente motivata - Impossibilità per l'intimato di valutarla ai fini della richiesta di sanatoria - Equiparazione della predetta istanza alla contestazione di cui all'art. 5, terzo comma, legge n. 203 del 1982 - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488517-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE

In tema di risoluzione di contratti agrari, non integra la contestazione indicata nell'art. 5, comma terzo, della legge 3 maggio 1982 n. 203 l'istanza di sequestro giudiziario che non illustri le motivate richieste poste a base dell'inadempimento, in modo da consentire all'intimato di valutarle ai fini della sanatoria prevista dalla disposizione citata.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)