Sez. 1, Sentenza n. 2410 del 26/04/1979 (Rv. 398719 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESTENSIONE - OPPOSIZIONE DEL CURATORE FALLIMENTARE PROPOSTA NEL CORSO DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA A SEGUITO DI ESECUZIONE ESATTORIALE - INCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESTENSIONE - OPPOSIZIONE DEL CURATORE FALLIMENTARE PROPOSTA NEL CORSO DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA A SEGUITO DI ESECUZIONE ESATTORIALE - INCLUSIONE.*
L'espressione "cause di opposizione all'esecuzione" contenuta nell'art 92 del RD 30 gennaio 1941, n 12 - cui rinvia l'art 3 della legge 7 ottobre 1969, n 742 - non va intesa nel significato ristretto di cui all'art 615 cod proc civ, ma in quello piu ampio del codice di rito all'epoca vigente, il quale comprendeva nella suddetta espressione sia le opposizioni all'esecuzione che quelle agli Atti esecutivi. Ne consegue che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica neppure alle opposizioni di terzo, tra le quali rientra anche quella proposta dal curatore fallimentare nel corso della distribuzione della somma ricavata a seguito di esecuzione esattoriale. (V 1571/74, mass n 369735).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 208 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)