Sez. 3, Sentenza n. 1135 del 01/02/1995 (Rv. 490160 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Sospensione durante il periodo feriale - Applicabilità alle cause di opposizione all'esenzione, agli atti esecutivi, e di terzo - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale prevista dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742 non si applica ai sensi dell'art. 3 legge cit. che richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, tra le altre, a quelle di opposizione dell'esecuzione, dovendosi intendere con tale espressione anche le cause di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) e quelle di opposizione di terzo alla esecuzione (att. 619 cod. proc.civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)