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Sez. 3, Sentenza n. 1571 del 01/06/1974 (Rv. 369735 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369735-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - INAPPLICABILITA.*

La sospensione dei termini per il periodo feriale non opera per i procedimenti di opposizione all'esecuzione fra i quali deve comprendersi anche l'opposizione di terzo. (V 2463'73, mass n 365871).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)