Sez. L, Sentenza n. 6982 del 27/07/1994 (Rv. 487535 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Insorgenza di malattia durante il periodo feriale - Effetto sospensivo - Condizioni - Incompatibilità della malattia con la salvaguardia della funzione del riposo - Onere probatorio e di allegazione relativa - Incidenza sul lavoratore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
In tema di malattia insorta durante il periodo di godimento delle ferie, l'esigenza di una disciplina di dettaglio enunciata dalla sentenza n. 616 del 1987 della Corte Costituzionale deriva, come chiarito dalla stessa Corte con la sentenza n. 297 del 1990, dal fatto che il principio dell'effetto sospensivo delle ferie non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l'individuazione delle quali occorre aver riguardo, nella prospettiva di un adeguato bilanciamento degli interessi che muova dall'essenziale salvaguardia dei valori costituzionali in gioco, alla specificità degli stati morbosi e delle cure di volta in volta considerate, al fine di valutare l'incompatibilità della malattia con la salvaguardia dell'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psico-fisiche e ricreazione, propria delle ferie. L'onere di provare, o quanto meno di allegare, le caratteristiche della malattia che determinino la suddetta incompatibilità grava sul lavoratore, in applicazione dei principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova fissati dall'art. 2697 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)