Sez. 3, Sentenza n. 5106 del 10/05/1995 (Rv. 492201 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Conduttore in mora nella restituzione della cosa locata - Conseguenze - Corresponsione del corrispettivo e risarcimento del maggior danno.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
Il conduttore, in mora nella restituzione della cosa locata, è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., a dare al locatore, fino alla consegna, il corrispettivo convenuto oltre al maggior danno nei limiti in cui egli ne deduca e dimostri l'esistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)