Sez. 3, Sentenza n. 1645 del 14/02/2000 (Rv. 533862 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Risarcimento del maggior danno - Condizioni.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
La condanna del conduttore dell'immobile in mora nella restituzione dello stesso al risarcimento del maggior danno a norma dell'art. 1591 cod. civ. esige la prova specifica della esistenza di tale danno: il relativo onere spetta al locatore. (Nella fattispecie, in cui il conduttore aveva sublocato l'immobile per un canone più elevato di quello da lui versato all'originario locatore, la S.C., alla stregua del principio indicato in massima, ha cassato la decisione della Corte di merito che aveva fatto derivare la esistenza del maggior danno automaticamente dal vantaggio tratto dal conduttore in virtù della differenza tra il canone a lui versato dal subconduttore e quello da lui stesso corrisposto al locatore, senza alcuna dimostrazione da parte di quest'ultimo della propria concreta possibilità, e reale intenzione, di continuare il rapporto con il subconduttore, conseguendo il nuovo, più vantaggioso canone).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)