Sez. 3, Sentenza n. 3041 del 20/06/1978 (Rv. 392488 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTO CESSATO PER SCADENZA CONTRATTUALE A SEGUITO DI INTIMAZIONE DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - ASSOGGETTABILITA ALLE PROROGHE LEGALI SOPRAVVENUTE - ESCLUSIONE - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTO CESSATO PER SCADENZA CONTRATTUALE A SEGUITO DI INTIMAZIONE DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - ASSOGGETTABILITA ALLE PROROGHE LEGALI SOPRAVVENUTE - ESCLUSIONE - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
Il contratto di locazione, gia cessato per scadenza contrattuale a seguito di intimazione di licenza per finita locazione, non puo essere considerato ancora in "corso" solo perche il conduttore, in pendenza del giudizio di rilascio promosso dal locatore, permanga di fatto nel godimento dell'immobile. In tale situazione, pertanto, non e invocabile, quale ius superveniens, la norma che proroghi "i contratti in corso" alla data della sua entrata in vigore. (nella specie: art 1 del DL 24 luglio 1973 n 426, convertito in legge 4 agosto 1973 n 495, e successiva legge 12 agosto 1974 n 351). (Conf 1426/77, mass n 385140; (Conf 2668/76, mass n 381447).*
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1973 num. 495 art. 1 CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)