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Sez. 3, Sentenza n. 1426 del 18/04/1977 (Rv. 385140 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI IN CORSO - LOCAZIONI SCADUTE - OCCUPAZIONE DI FATTO - IRRILEVANZA - IUS SUPERVENIENS - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385140-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI IN CORSO - LOCAZIONI SCADUTE - OCCUPAZIONE DI FATTO - IRRILEVANZA - IUS SUPERVENIENS - INAPPLICABILITA.*

Il contratto di locazione gia cessato per scadenza contrattuale a seguito di intimazione di licenza per finita locazione non puo essere considerato ancora 'in corsò solo perche il conduttore, in pendenza del giudizio di rilascio promosso dal locatore, permanga di fatto nel godimento dell'immobile. In tale situazione, pertanto, non e invocabile, quale ius superveniens, la norma che proroghi i 'contratti in corsò alla data della sua entrata in vigore (nella specie: art 1 del DL 24 luglio 1973, n 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n 495, e successiva legge 22 dicembre 1973, n 841). (Conf 2668/76, mass n 381447; (Conf 2029/74, mass n 370306).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)