Sez. 2, Sentenza n. 25724 del 28/05/2004 Cc. (dep. 08/06/2004) Rv. 229029 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Accoglimento della dichiarazione di ricusazione - Provvedimento sugli atti che conservano efficacia - Impugnabilità' - Esclusione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE
Non è impugnabile il provvedimento col quale, accolta la dichiarazione di astensione o ricusazione, si individuino gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenuto o ricusato, idonei a conservare efficacia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 42, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)