Sez. 6, Sentenza n. 4694 del 24/10/2017 Ud. (dep. 31/01/2018) Rv. 272195 - 01
GIUDICE - ASTENSIONE - IN GENERE | Accoglimento della dichiarazione di astensione - Provvedimento sugli atti che conservano efficacia - Impugnabilità - Esclusione - Giudice designato in sostituzione - Successiva dichiarazione di inutilizzabilità di singoli atti - Possibilità - Condizioni.
GIUDICE - ASTENSIONE - IN GENERE
Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione e dichiara l'efficacia degli atti precedentemente compiuti dal giudice astenuto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., non è impugnabile, ma il giudice designato in sostituzione può, nel contraddittorio delle parti, dichiarare l'inutilizzabilità di singoli atti compiuti dal giudice precedente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)