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Sez. 1, Sentenza n. 2799 del 16/04/1997 Cc. (dep. 27/05/1997) Rv. 207741 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - EFFETTI | Astensione da parte di magistrato incaricato di presiedere un collegio giudicante in ambito di tribunale - Competenza a stabilire se e in quale parte conservino efficacia gli atti precedentemente compiuti - Appartiene al presidente del tribunale che ha accolto la dichiarazione di ricusazione - Competenza del nuovo collegio giudicante a statuire poi sulla utilizzabilità degli stessi atti ai fini della decisione - Permanenza.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207741-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - EFFETTI

Qualora il presidente di un tribunale abbia accolto la dichiarazione di astensione formulata dal presidente di un collegio giudicante costituito nell'ambito del medesimo tribunale, spetta allo stesso presidente del tribunale, e non al nuovo collegio giudicante, indicare, ai sensi dell'art. 42, comma secondo, cod. proc. pen., se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente conservino efficacia, cioè possano essere mantenuti nel fascicolo per il dibattimento, ferma restando, poi, la competenza esclusiva del collegio giudicante a statuire in merito alla loro utilizzabilità effettiva, ai fini del decidere, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 511 cod. proc. pen., in relazione all'art. 525 stesso codice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 42 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)