Sez. L, Sentenza n. 4609 del 13/10/1978 (Rv. 394280 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - OBBLIGATORIETA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - OBBLIGATORIETA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
In virtu della nuova normativa introdotta dalla legge 11 agosto 1973 n 533, sulle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, la nomina in grado di appello del consulente tecnico d'ufficio non e piu obbligatoria, ma e rimessa alla facolta discrezionale del giudice, tanto nei procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro, quanto in quelli concernenti le controversie in materia di previdenza ed assistenza. Pertanto, il giudice di secondo grado non e tenuto ad ammettere una nuova indagine tecnica, qualora ritenga, sulla base delle risultanze processuali ed in ispecie degli accertamenti e delle conclusioni peritali, da esso giudice di appello congruamente controllati e valutati, che dalla relazione della consulenza espletata in primo grado emergano elementi di giudizio sufficienti per la risoluzione della controversia. (V 4064/76, mass n 382731; (V 483/76, mass n 379141).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)