Sez. L, Sentenza n. 483 del 16/02/1976 (Rv. 379141 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - FACOLTATIVITA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA OBBLIGATORIA - APPLICABILITA DELLA NORMATIVA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - FACOLTATIVITA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA OBBLIGATORIA - APPLICABILITA DELLA NORMATIVA.*
Dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, la nomina di un consulente tecnico, in grado di appello, e sempre facoltativa, ancorche il gravame investa una decisione fondata su accertamenti tecnici, tanto nei procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art 441 (nuovo testo) cod proc civ, quanto nei procedimenti relativi a controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, ai sensi dell'art 442 (nuovo testo) cod proc civ, il quale, rinviando senza esclusioni alle Disposizioni dettate per le controversie di lavoro, recepisce anche la norma di cui al citato art 441; a cio non osta il primo comma dell'art 445 (nuovo testo) cod proc civ, che stabilisce che nelle controversie previdenziali od assistenziali, richiedenti accertamenti tecnici, il giudice 'nominà uno o piu consulenti, in quanto esso, interpretato alla stregua del suo tenore letterale, del coordinamento con le altre Disposizioni della legge n 533 del 1973, nonche dei lavori preparatori della legge medesima, va riferito al procedimento di primo grado, per il quale, con disposizione analoga a quella di cui al vecchio testo dell'art 463 cod proc civ, si fa Obbligo al giudice di sentire il parere di un esperto, qualora debba risolvere questioni tecniche. L'indicata facoltativita della consulenza in grado di appello sussiste anche per i procedimenti in tema di invalidita pensionabile, in quanto non e incompatibile con il dovere del giudice di valutare l'aggravamento di malattia e le infermita sopravvenute nel corso del giudizio (ai sensi del nuovo testo dello art 149 disp att cod proc civ), perche detto dovere non comporta anche l'Obbligo di accertare di ufficio l'eventuale sopravvenienza di uno stato di malattia invalidante. (V 1513/75, mass n 375109).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Cod. Proc. Civ. art. 453, Cod. Proc. Civ. art. 463, Cod. Proc. Civ. art. 465, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)