Sez. 1, Sentenza n. 155 del 28/01/1981 Cc. (dep. 04/04/1981) Rv. 148646 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - LIBERTA PROVVISORIA - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - ESCLUSIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - LIBERTA PROVVISORIA - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - ESCLUSIONE.*
I provvedimenti previsti dall'art 504 cod proc pen chiudono in concreto il dibattimento, onde con essi viene a cessare per ogni effetto il giudizio direttissimo e si esaurisce la Competenza del giudice del dibattimento, salvo il potere-dovere di ordinare la liberazione dell'arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura. Ne consegue che, per quanto attiene alla liberta provvisoria, riprendono rigore le norme ordinarie, onde sara competente a provvedere non piu il giudice del dibattimento ma, a seconda dei casi, il giudice istruttore o il PM, cui siano stati trasmessi gli Atti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)