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Sez. 3, Sentenza n. 14630 del 10/11/2000 (Rv. 541578 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Relativi all'interpretazione e applicazione di norme giuridiche - In ipotesi di conformità alla legge della decisione adottata dal giudice di merito - Rilevanza ai fini della Cassazione della sentenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541578-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione delle norme giuridiche, atteso che, ove il giudice di merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, ancorché senza fornire alcuna motivazione, ovvero fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria, il giudice di legittimità ben può, nell'esercizio del potere correttivo attribuitogli dall'art. 384 comma secondo cod. proc. civ., sostituire, integrare o emendare la sentenza impugnata, con la conseguenza che il difetto di motivazione su di una questione di diritto deve ritenersi irrilevante, ai fini della Cassazione della sentenza, qualora il giudice di merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)