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Sez. 2, Sentenza n. 6895 del 19/11/1983 (Rv. 431558 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. - LIMITI DI ALTEZZA PER LE COSTRUZIONI PREVISTI DALLA NORMA DEL REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE - CARATTERE INTEGRATIVO DEL COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431558-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. - LIMITI DI ALTEZZA PER LE COSTRUZIONI PREVISTI DALLA NORMA DEL REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE - CARATTERE INTEGRATIVO DEL COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

La norma del regolamento comunale di igiene (nella specie, art. 44 del regolamento del comune di Ferrara), la quale, nel disciplinare l'entità degli spazi scoperti interposti fra costruzioni, ponga dei limiti d'altezza ai muri che vi prospettano, in relazione alle distanze fra i medesimi, non può essere considerata, per tale solo fatto, come disposizione integrativa di quelle del codice civile sulle distanze fra costruzioni, ai sensi ed agli effetti dell'art. 872 secondo comma cod. civ. (esperibilità di Azione di rimessione in pristino in caso di sua violazione), poiché la norma medesima mira soltanto a disciplinare l'entità di superfici per esigenze di igiene atteso che l'altezza dei muri viene fissata in relazione alla distanza "media", variabile a secondo che si tratti di cortili o pozzi di luce, e senza implicare un pari Obbligo di distacco a carico di entrambi i proprietari limitrofi. (V 5728/78, mass n 395518; (V 262/67, mass n 326054).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)