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Sez. 2, Sentenza n. 262 del 30/01/1967 (Rv. 326054 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - CORTILI E SPAZI INTERNI - DISCIPLINA DELL'AMPIEZZA DEI CORTILI E DELL'ALTEZZA DEI MURI PROSPICIENTI - CARATTERE INTEGRATIVO DEL CODICE CIVILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326054-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - CORTILI E SPAZI INTERNI - DISCIPLINA DELL'AMPIEZZA DEI CORTILI E DELL'ALTEZZA DEI MURI PROSPICIENTI - CARATTERE INTEGRATIVO DEL CODICE CIVILE - ESCLUSIONE.*

Le norme dei regolamenti edilizi in tema di distanze nei distacchi fra edifici contigui sono integrative o modificative delle Disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato, mentre quelle sull'ampiezza dei cortili soddisfano interessi di natura generale, quali quelli inerenti alle esigenze igieniche e alla tutela dell'edilizia. Pertanto, le Disposizioni sui distacchi non riguardano anche i cortili, non potendo considerarsi integrativa del codice civile la norma che sia diretta a determinare l'area e l'ampiezza minima dei cortili nonche, a limitare l'altezza dei muri prospicienti sui cortili medesimi in relazione alle distanze fra le opposte pareti. (Cfr.969-65, 1190-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)