Sez. 1, Sentenza n. 745 del 08/01/1997 Ud. (dep. 03/02/1997) Rv. 206669 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE | Dell'impugnazione del P.M. alle parti private - Nozione di parte privata.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE
L'obbligo della cancelleria di notificare senza ritardo l'atto di impugnazione del P.M. alle parti private ex art. 584 cod. proc. pen. va inteso nel senso che le parti private, cui compete di ricevere la notificazione, sono soltanto esse, e non anche i loro rispettivi difensori.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)