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Sez. 1, Sentenza n. 10795 del 25/06/1999 Ud. (dep. 22/09/1999) Rv. 214109 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE | Notificazione dell'impugnazione del P.M. - Obbligo - È limitato alle sole parti private - Estensione ai difensori - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214109-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE

L'obbligo della cancelleria di notificare senza ritardo l'atto di impugnazione del pubblico ministero alle parti private a norma dell'art. 584 cod. proc. pen. va inteso nel senso che le parti private, alle quali compete di ricevere la notificazione, sono soltanto esse, e non anche i rispettivi difensori. (La S.C. ha anche chiarito che la norma, così interpretata, è anche del tutto immune da censure di incostituzionalità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)